ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

Le parti interessate sono:

- il datore di lavoro, che anticipa in busta paga (Lul) l'assegno ai dipendenti aventi diritto (o al coniuge richiedente),

- il lavoratore (o suo coniuge) beneficiario dell'assegno (attraverso la busta paga) e

- l' INPS che rimborsa quanto  anticipato dal datore di lavoro attraverso il mod. DM10/2 ovvero Uniemens (sono previsti. casi in cui l'assegno è erogato direttamente dall'INPS).

La gestione delle prestazioni temporanee istituita presso l'INPS, che gestisce anche la contribuzione (Cuaf) per l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, ha lo scopo di provvedere (in via generale attraverso il datore di lavoro) all'erogazione i di assegni ai lavoratori dipendenti per integrare la loro retribuzione in rapporto ai componenti il nucleo familiare e al reddito del nucleo stesso. Dall'1.1.2005, l'assegno può essere erogato, su richiesta, al coniuge del dipendente non titolare di autonomo diritto.

La dichiarazione reddituale (mod. ANF/dip.), utile ai fini della verifica dei requisiti per il diritto all'assegno, ha validità: annuale e precisamente dal l ° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

 Il lavoratore per ottenere l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare e per le relative maggiorazioni deve:

- richiedere l'assegno presentando al datore di lavoro il mod. ANF/dip. che può contenere anche la richiesta del coniuge finalizzata a ricevere direttamente l'assegno corredato di:

a) ogni altro documento attestante le situazioni particolari (certificato di morte, certificato Asl, sentenza di separazione, certificato di adozione ecc.);

b) eventuale autorizzazione INPS (ANF/43);.

- comunicare, entro 30 giorni, le variazioni del nucleo e del reddito familiare attraverso la presentazione di un nuovo ANF/dip - sezione variazione nucleo familiare.

La nuova versione del mod. ANF/DIP precisa che «la dichiarazione di responsabilità propria o del coniuge che si trova all'interno del modulo deve essere firmata e accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento.

Il datore di lavoro:

a) riceve la documentazione dal lavoratore (ANF/dip.), controlla la documentazione e verifica che il reddito familiare sia composto per almeno il 70% da quello di lavoro dipendente.

Se «Sì»: verifica che il nucleo familiare con riferimento al reddito familiare (valori rivalutati annualmente dall'INPS con validità 1° luglio-30 giugno dell'anno successivo) determini il diritto. Se «Sì»: individua l'ammontare dell'assegno, corrisponde unitamente alla retribuzione del periodo di paga interessato (o come arretrato) archiviando la documentazione.

Se «No»: trattiene agli atti la documentazione e non eroga l'assegno. Il richiedente non perde i diritti e i benefici derivanti dalla vivenza a carico dei familiari;

b) riceve la documentazione dal lavoratore (ANF/dip.), controlla la documentazione e verifica che il reddito familiare sia composto per almeno il 70% da quello di lavoro dipendente.

Se «No»: trattiene agli atti la documentazione e non eroga l'assegno. Il richiedente non perde tutti i diritti e i benefici.

L'Assegno Nucleo Familiare non concorre a far parte del reddito imponibile ai fini delle obbligazioni contributive e non concorre a far parte del reddito imponibile ai fini dell'Irpef e delle addizionali.

 Collaboratori coordinati e continuativi: l'assegno, se spettante, è richiesto all'INPS direttamente dal collaboratore. L'assegno, se richiesto, può essere corrisposto al coniuge.

 Lavoratori stranieri: i lavoratori stranieri presenti in Italia con lo status di rifugiati politici sono equiparati in toto ai cittadini italiani in merito al trattamento da riservare in materia di assistenza pubblica, legislazione del lavoro e assicurazioni sociali. In tale ambito rientra anche la materia dell'assegno per il nucleo familiare.

 II genitore naturale lavoratore dipendente o titolare di posizione tutelata, non convivente con i figli, ha titolo a presentare la richiesta di assegno per il nucleo familiare, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, e, tuttavia, la prestazione sarà erogata direttamente al genitore convivente. In sede di richiesta della prestazione, il genitore richiedente, nel riquadro relativo all'indicazione dei dati reddituali dell'apposito modello di domanda, non dovrà indicare l'ammontare e la natura dei propri redditi, ma dovrà allegare alla domanda stessa una dichiarazione reddituale; rilasciata sul modello ANF/FN del genitore naturale convivente con i figli.

 Il nucleo familiare può essere così composto:

- richiedente l’assegno

- coniuge non legalmente ed effettivamente separato

- figli o equiparati di età inferiore a 18 anni

- figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni

- figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro

- i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

 Non fanno parte del nucleo familiare:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato

- il coniuge che ha abbandonato la famiglia

- i figli affidati all’altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio)

- i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia

- i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente

- i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima

- i figli ed equiparati maggiorenni non inabili a proficuo lavoro

- i figli minorenni e maggiorenni inabili che sono coniugati

- i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente – anche se minorenni o inabili – che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che sono sposati

- i genitori e gli altri ascendenti.

 

 Roma 25 ottobre 2010

 

 

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