Il contratto di inserimento lavorativo

  

Il contratto di inserimento lavorativo sostituisce, a seguito della cosiddetta riforma Biagi, il contratto di formazione e lavoro.

Il contratto di inserimento lavorativo è un contratto di lavoro subordinato diretto a realizzare l’inserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di lavoratori.

I lavoratori destinatari possono essere:

- giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;

- disoccupati di lunga durata e con età da 29 fino a 32 anni (soggetti che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione e che risultino iscritti al Centro dell’Impiego nello stato di disoccupazione da più di 12 mesi;

- lavoratori con più di 50 anni, senza un posto di lavoro;

- lavoratori che non hanno lavorato nell'ultimo biennio e che intendono riprendere l'attività lavorativa;

- donne senza limiti di età che risiedono in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile, ovvero il tasso di disoccupazione femminile sia superiore al 10% di quello maschile;

- persone con grave handicap fisico, mentale o psichico.

I contratti di inserimento possono essere stipulati da enti pubblici economici, imprese e loro consorzi, gruppi di imprese, associazioni professionali, associazioni socio-culturali, associazioni sportive, fondazioni, enti di ricerca pubblici e privati, organizzazioni e associazioni di categoria; questo a condizione che abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti di inserimento scaduti nei 18 mesi precedenti la nuova assunzione. Tale limite non è rilevante se negli ultimi 18 mesi è scaduto un solo contratto di inserimento.

Il contratto deve avere forma scritta, pena l’annullamento, e deve specificatamente indicare il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta si avrà come conseguenza l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per assumere carattere di inserimento occorre altresì che:

- venga definito un progetto individuale di inserimento;

- il lavoratore sia consenziente;

- il progetto sia finalizzato all'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto del lavoro.

La durata non potrà essere inferiore ai 9 mesi e non potrà superare i 18 mesi (36 se si tratta di portatori di handicap).

Ai contratti di inserimento stipulati con soggetti svantaggiati (quindi a tutte le categorie sopra indicate, con l'eccezione relativa ai giovani tra i 18 e 29 anni) si applicano le stesse agevolazioni previste in precedenza per i contratti di formazione e lavoro.

Il beneficio contributivo è riconosciuto nella riduzione contributiva del 25%, del 50% o di una contribuzione in misura fissa come per gli apprendisti a seconda della natura del datore di lavoro e dell’ubicazione territoriale dello stesso.

 

Roma 28 ottobre 2010

 

 

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