Lavoro autonomo

 

 Il Codice civile definisce il lavoro autonomo all'art. 2222 trattando del contratto d'opera che si ha "Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

 Il lavoro autonomo si differenzia da quello subordinato, previsto all' art. 2094, per l'assenza del potere direttivo dell'imprenditore il quale si limita a definire le caratteristiche generali dell'opera.

Anche in presenza di accordi specifici tra le parti, la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato deve essere valutata caso per caso sulla base di una serie di indicatori fissati dalla giurisprudenza.

La principale caratteristica del rapporto di lavoro autonomo è l'assenza di assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

 Non sempre è possibile distinguere agevolmente tra le due tipologie. In particolare quando ci si confronta con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fattispecie non contemplata direttamente dal Codice. Nella collaborazione coordinata e continuativa viene spesso a mancare una caratteristica abbastanza tipica del lavoro autonomo: quella secondo la quale il lavoratore presta la sua opera a più soggetti.

Le imprese tendono a preferire la collaborazione coordinata e continuativa in quanto meno impegnativi dal punto di vista fiscale e contributivo. Tuttavia è sempre presente il rischio che il lavoratore inizi una vertenza chiedendo al giudice di stabilire l'esatta natura del rapporto e rivendicando tutti i diritti del lavoratore subordinato.

 

 Roma 25 ottobre 2010

 

 

SEGNALA QUESTO SITO AD UN AMICO
Introduci la E-mail del destinatario: