Il contratto a tempo parziale (part-time)

 

E' un contratto di lavoro subordinato a termine o a tempo indeterminato che prevede un orario inferiore al normale orario di lavoro indicato dalla legge (attualmente 40 ore settimanali ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66) o all'eventuale minor orario fissato dai contratti collettivi applicati.

 Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:

 di tipo orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro (ad es. una prestazione lavorativa di 4 ore giornaliere a fronte di un orario normale di lavoro di 8 ore);

 di tipo verticale, quando è previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno (ad es. 3 giorni di 8 ore lavorative nell'arco della settimana; 6 mesi a tempo pieno nel corso dell'anno);

 di tipo misto, quando le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa risultano dalla combinazione di part-time orizzontale e part-time verticale.

 Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta.

Se manca la firma e quindi la prova della stipulazione del contratto a tempo parziale, il lavoratore può chiedere al giudice che sia dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il contratto di lavoro a tempo parziale deve inoltre indicare in modo preciso:

la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

 In caso di mancanza o di indeterminatezza dell'indicazione della durata, il lavoratore può chiedere al giudice che sia dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno, oltre al risarcimento del danno. In caso di mancanza o di indeterminatezza dell'indicazione della collocazione temporale, spetta al giudice determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione e quantificare il risarcimento del danno a favore del lavoratore.

 Per quanto riguarda il lavoro supplementare spetta alla contrattazione collettiva individuare il numero massimo di ore effettuabili, le causali nonché le conseguenze del superamento dei limiti massimi consentiti.

 In presenza della regolamentazione collettiva non è inoltre necessario il consenso al lavoro supplementare da parte del lavoratore. L'eventuale rifiuto non può in ogni caso essere considerato un giustificato motivo di licenziamento.

 Per quanto riguarda la retribuzione, la legge non prevede una maggiorazione per il lavoro supplementare, ma i contratti collettivi hanno tuttavia la facoltà di introdurre una maggiorazione oraria.

 Il lavoro straordinario non è altro ché il lavoro prestato oltre la giornata lavorativa nel part-time di tipo verticale o misto. E' possibile il ricorso al lavoro straordinario anche nella ipotesi in cui il rapporto a tempo parziale sia stipulato a termine.

È consentito il ricorso al lavoro straordinario solo quando sia stato raggiunto il tempo pieno settimanale. In caso contrario, la variazione in aumento dell'orario può essere gestita mediante il ricorso al lavoro supplementare.

 Come per i lavoratori a tempo pieno non è previsto alcun obbligo di forma per la richiesta di effettuazione di lavoro straordinario.

Al lavoratore part-time si applica lo stesso trattamento previsto per i lavoratori a tempo pieno con riguardo alla durata del periodo di prova, alla durata delle ferie annuali, nonché del periodo di congedo parentale, mentre la retribuzione globale, quella feriale e i trattamenti per malattia, infortunio e maternità sono corrisposti in proporzione al lavoro svolto.

 La trasformazione del rapporto da full-time a part-time è realizzata per mezzo di un accordo tra le parti che deve risultare da atto scritto convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro.

 Il contratto di lavoro può prevedere, in caso di assunzione di lavoratori full-time, un diritto di precedenza a favore di lavoratori assunti part-time presso unità produttive site nello stesso ambito comunale ed adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti a quelle a cui si riferisce l'assunzione.

 Un'ultima precisazione riguarda gli effetti della trasformazione del rapporto sul trattamento previdenziale del lavoratore. Infatti, quando bisognerà stabilire l'ammontare della pensione da corrispondere al lavoratore si dovrà tenere conto:

per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno;

in proporzione all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.

 

 Roma 25 ottobre 2010

 

 

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