Contratto di reinserimento

  

Lo scopo di questa norma particolare è quello, come del resto lascia intuire la denominazione utilizzata, di favorire la reimmissione nel mercato del lavoro di soggetti che ne siano stati estromessi da oltre 12 mesi.

Tale forma contrattuale può essere preferita, dal singolo datore, ove gli risulti più favorevole rispetto a quanto previsto in tema di contratto di inserimento dal Dlgs n. 276/2003.

Il contratto di reinserimento va stipulato per iscritto per espressa previsione normativa ed è un contratto a tempo indeterminato. L'assunzione è nominativa mediante chiamata di lavoratori in trattamento speciale di disoccupazione da oltre 12 mesi. Copia dei contratto va inviata entro 30 giorni alla competente Dpl e alla sede provinciale INPS(art. 20, legge 23.7.1991, n. 223).

La retribuzione prevista è quella del contratto collettivo applicato in relazione alle mansioni affidate al lavoratore.

Ai datori di lavoro che assumono con contratto di reinserimento è riconosciuta una riduzione nella misura del 75% sui contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il lavoratore assunto, per un periodo di tempo variabile in relazione al periodo di disoccupazione del lavoratore così definito:

per i primi 12 mesi, nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a 2 anni;

per i primi 24 mesi, nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a 2 anni e inferiore a 3 anni;

per i primi 36 mesi, nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a 3 anni.

In alternativa a quanto espresso sopra, è data facoltà al datore di lavoro di optare per una riduzione del 37,5% (ossia la metà del 75% previsto in via ordinaria) dei contributi a proprio carico, per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e comunque non superiore a 72 mesi.

Qualunque sia l'opzione scelta, il datore di lavoro deve darne preventiva comunicazione all'INPS.

I contributi a carico del lavoratore sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori.

I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti. Tale esclusione dal computo è espressamente prevista anche per la determinazione della base di computo per le assunzioni obbligatorie.

 

 Roma 28 ottobre 2010

 

 

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