Lavoro a Tempo Determinato per sostituzione di lavoratrice in maternità

 

L'articolo 1 del Dlgs n. 368/2001 prevede l’utilizzo del contratto a termine per la sostituzione di lavoratori assenti per i motivi più vari, da sempre, la sostituzione di una lavoratrice in maternità e una delle cause principali di ricorso al lavoro a tempo determinato.

Le parti coinvolte in tale contratto sono: iI datore di lavoro, la lavoratrice assente per maternità e il sostituto o la sostituta.

La sostituzione a termine delle lavoratrici assenti per gravidanza, maternità e adozione è volta a rispondere alla necessità del datore di coprire quel posto per la durata dell'assenza del titolare.

Le ragioni che legittimano l'assunzione a termine vanno specificate per iscritto nel contratto di lavoro (stipulato e firmato, prima o, al massimo, contestualmente all'inizio dell'attività). Si tratta di un obbligo previsto ad substantiam. La violazione di tali obblighi comporta l'inesistenza del termine, con la conseguenza che le parti avranno stipulato un contratto a  tempo indeterminato.

La durata è relazionata all'assenza del sostituito; il sostituto può iniziare a lavorare fino a un mese prima rispetto al periodo di inizio del congedo.

Il termine può essere fissato per relationem, ossia con l'indicazione «fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito». È anche possibile indicare quale termine di scadenza del contratto la data prevista di rientro e poi inserire anche la dicitura «e comunque fino all'effettivo rientro in servizio della lavoratrice sostituita».

La retribuzione prevista è quella del contratto collettivo per le mansioni affidate al sostituto, senza tener conto di eventuali superminimi e simili attribuiti ad hoc al lavoratore assente.

Le Aziende con meno di 20 dipendenti: il datore che occupi fino a 19 dipendenti (incluso quello da sostituire) ha diritto a uno sgravio del 50% dei contributi sulla retribuzione del lavoratore a termine. L'agevolazione si applica fino al compimento di un anno di età del figlio o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o affidato. II Ministero ha poi precisato che è possibile sostituire la lavoratrice assente con uno o più lavoratori part-time.

In tal caso, l'agevolazione spetta se l'orario di lavoro del sostituto è pari o inferiore a quello dell'assente, se invece il sostituto viene assunto con un orario superiore lo sgravio non spetta; ovviamente, se si tratta di due part-time, vanno sommati i loro due orari.

 

 Roma 28 ottobre 2010

 

 

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