Lavoro a Tempo Determinato “Dirigenti”

 

Con il contratto a termine, così come regolamentato dal Dlgs n. 368/2001, e successive modificazioni, il legislatore ha inteso predisporre uno strumento flessibile per sopperire a esigenze temporanee di personale aggiuntivo.

Nei confronti del personale assunto con qualifica dirigenziale, la durata massima del contratto a termine è paria 5 anni. Con riferimento a eventuali proroghe, il Ministero del lavoro, con circolare 14.12.2001, ha precisato che il limite massimo di durata è invalicabile, sicché unicamente nel suo ambito è ammessa la proroga ove il contratto iniziale sia stato stipulato per un periodo inferiore al predetto parametro temporale. Quindi la proroga è ammessa fino al raggiungimento dei 5 anni ma non oltre. E’ salvo il principio della necessità del consenso del dirigente alla proroga.

La retribuzione spettante è quella in relazione alle mansioni e alla durata del rapporto.

Per le aziende con meno di 250 dipendenti: l'art. 20, legge 7.8.1997, n. 266 prevede a favore delle imprese e dei consorzi che occupano meno di 250 dipendenti un'agevolazione contributiva per una durata non superiore a 12 mesi, per l'assunzione di dirigenti disoccupati. Il beneficio spettante è pari al 50% della contribuzione dovuta.

I contratti a termine stipulati con i dirigenti sono esclusi dalle norme del Dlgs n. 368/2001, salvo per il principio di non discriminazione e il computo dei lavoratori ai fini dell'individuazione del limite dimensionale dell'impresa (sempre che la durata iniziale o effettiva del contratto sia superiore ai 9 mesi).

 

 Roma 28 ottobre 2010

 

 

SEGNALA QUESTO SITO AD UN AMICO
Introduci la E-mail del destinatario: