Lavoro a Tempo Determinato “Lavoratori in Mobilità”

  

Le parti interessate sono: datore di lavoro, dipendente assente e il soggetto iscritto nelle liste di mobilità. Scopo della norma è quello di incentivare le imprese a reinserire nel circuito produttivo quei lavoratori che ne siano stati estromessi in seguito all'attuazione di una procedura di mobilità.

Il contratto va, come sempre, stipulato in forma scritta, con l'esatta indicazione della durata.

I lavoratori in mobilità possono essere assunti a termine per un massimo di 12 mesi.

Raggiunto l'accordo scritto tra le parti, l'assunzione deve essere comunicata alla Dpl e all'INPS per la concessione dei benefici contributivi.

La retribuzione dovuta è quella relativa alle mansioni svolte e al livello contrattuale applicato.

La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti ,nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio spetta per ulteriori dodici mesi (art. 8, legge 23.7.1991, n. 223).

Tali agevolazioni non si applicano ai premi INAIL, la legittimità di tale esclusione è stata sancita   dalla Corte Costituzionale con la decisione n. 291/2003.

Dall'1.1.2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, l'aliquota del 10% è ridotta, relazionatamene all’anno di vigenza del contratto, di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti per quelli maturati nel secondo anno (INPS, circ. 23.1.2007, n. 22).

Il lavoratore in mobilità può svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale o determinato, mantenendo l'iscrizione alla lista (art. 8, comma 6, legge n. 223/1991); il rifiuto di un'offerta di lavoro, anche a termine, con un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza e che sia congrua con le competenze e le qualifiche possedute dal lavoratore comporta la decadenza dal diritto all'indennità di mobilità.

Per tutta la durata del contratto, il lavoratore mantiene l'iscrizione nelle liste di mobilità, ovviamente senza diritto al relativo trattamento economico.

La durata del contratto a termine non è utile al superamento del limite massimo di iscrizione nelle liste.

Nel caso in cui, il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio del versamento della quota apprendisti a carico della ditta si applica per ulteriori 12 mesi.

Due precisazioni: 1) il datore di lavoro può procedere alla trasformazione anche durante l'ultima giornata di prestazione, essendo sufficiente che il contratto a termine non venga a scadere; 2) mentre è stabilito il limite massimo per la fruizione dei benefici in un massimo di 12 mesi per la stipulazione e altrettanti per la conversione.

Come ulteriore incentivo, è prevista anche una somma per il datore di lavoro in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine (giornalisti esclusi), al datore, per ogni mensilità di retribuzione, è erogato un contributo pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, per un massimo di 12 mesi, elevato a 24 (36 nel Mezzogiorno e aree svantaggiate) per i lavoratori con più di 50 anni.

 Roma 28 ottobre 2010

 

 

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